Articolo 10 – Vita associativa
Gli associati sono tenuti a partecipare alle attività sociali e sportive organizzate dall’associazione.
Gli associati hanno il diritto nonché l’obbligo morale di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione.
Articolo 11 – Candidati al Consiglio Direttivo
Gli associati che intendono candidarsi al Consiglio Direttivo dovranno:
• Avere una anzianità non inferiore a tre anni nella sezione per cui ci si candida (requisito non necessario per i candidati di Sezioni in fase di nuova costituzione).
• Aver partecipato attivamente agli eventi proposti dalla Polisportiva nei tre anni precedenti alla candidatura. Salvo comprovati impedimenti debitamente documentati che verranno giudicati insindacabilmente dal Comitato Elettorale.
• Non aver mai avuto sanzioni disciplinari in seguito ad appropriazioni indebite di denaro a danno della Polisportiva ovvero ogni altro comportamento illecito che sia stato causa di danno economico all’Associazione.
• Non aver mai avuto negli ultimi 5 anni alcuna sanzione disciplinare superiore ad un mese di sospensione.
• Non aver mai intentato causa alla Polisportiva attraverso organi di giustizia ordinaria.
I possessori di tali requisiti faranno pervenire alla Segreteria una richiesta scritta indirizzata al Presidente del Comitato Elettorale, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.
Assieme alla proposta di candidatura individuale potranno, se lo desiderano, presentare una lista di candidati identificabile con un nome e caratterizzata da un condiviso programma gestionale.
Gli associati non possono candidarsi per più cariche sociali.
Articolo 12 – Incarichi nel Consiglio Direttivo
Nell’ambito del Consiglio verranno nominati:
• Un Delegato di Sezione per ciascuna Sezione;
• Il Delegato alla Segreteria;
• Il Delegato Mare;
• Il Delegato alla Cura degli Impianti, della Sede e della Sicurezza
Un consigliere potrà ricoprire più deleghe.
Per la trattazione di casi e problemi particolari il CD potrà nominare un’apposita commissione costituita da associati anche esterni al CD. Il Consiglio Direttivo potrà revocare gli incarichi affidati.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì delegare ad associati precisi compiti e mansioni di natura operativa e gestionale per promuovere lo svolgimento di tutte le attività della Polisportiva. I delegati dovranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di parola sui temi di competenza (indicati preventivamente nell’ordine del giorno che gli verrà comunicato dalla Segreteria); in nessun caso avranno diritto di voto.
Decisioni urgenti: in caso si verifichino condizioni di particolare urgenza per le quali non è possibile una convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo, a causa di motivi logistici o tempistici, il Presidente potrà richiedere il parere sulle problematiche ai singoli Consiglieri tramite l’invio di e-mail e quindi procedere alle decisioni del caso.
Articolo 13 – Delegato di Sezione
Ogni Sezione viene rappresentata nel Consiglio Direttivo da un Delegato di Sezione i cui compiti sono specificati negli articoli del Titolo IV – SEZIONI di questo Regolamento.
Articolo 14 – Delegato alla Segreteria
Il Delegato alla Segreteria:
a. Svolge compiti di controllo dell’ufficio amministrativo coordinando l’operato dei dipendenti operanti in segreteria;
b. È addetto alla verifica della gestione di tutti gli archivi ed i libri sociali;
c. Verifica il protocollo di tutti gli incartamenti in entrata ed in uscita;
d. È addetto al controllo dell’aggiornamento del registro degli associati;
e. Provvede alla redazione del Registro dei Verbali e a pubblicare l’estratto dei verbali sull’ Albo Sociale;
Articolo 15 – Delegato Mare
Il Delegato Mare:
Coordina l’utilizzo degli specchi acquei in concessione alla Polisportiva, nonché delle strutture, attrezzature ed impianti del Settore Mare (v. Titolo VI – Settore Mare di questo Regolamento).
Collabora con i Delegati delle Sezioni nello svolgimento delle attività per le quali sia necessaria la sua specifica competenza.
Deve essere nominato tra i consiglieri delle Sezioni Vela e Pesca sportiva.
Ogni sua decisione operativa verrà approvata o modificata “a posteriori” dal C.D. che se ne assume la responsabilità.
Compiti del Delegato Mare:
a. Predisporre il “Piano ormeggi a mare” e aggiornarlo ogni qualvolta mutino le esigenze logistiche od operative o su specifica richiesta dell’Autorità Marittima;
b. Predisporre un Bilancio Preventivo con il programma annuale di manutenzione e di eventuale rinnovo delle strutture comprese nel “Piano ormeggi a mare” onde rispettare le norme di sicurezza e di normale fruizione delle stesse.
c. Verificare la rispondenza delle condizioni per l’accettazione all’ormeggio di nuove imbarcazioni/natanti.
d. Gestire l’inventario del materiale e degli strumenti in dotazione al Settore Mare.
e. Sorvegliare lo stato di agibilità dei pontili e delle zattere d’ormeggio e sovrintendere alla loro manutenzione ed al loro ancoraggio a mare.
f. Controllare l’uso delle attrezzature e far rispettare i termini di manutenzione e collaudo stabiliti dalle norme di sicurezza per le stesse attrezzature.
g. Controllare la permanenza delle imbarcazioni a mare affinché queste si mantengano nei limiti e nelle condizioni concesse dal presente Regolamento.
h. Verificare l’esposizione sulle imbarcazioni dei tagliandi identificativi del posto assegnato e la corrispondenza tra la documentazione esistente nell’archivio delle imbarcazioni e lo stato di fatto, segnalando al Consiglio Direttivo ogni eventuale inosservanza da parte degli Associati.
i. Far avvisare dalla Segreteria l’Associato interessato, nel caso in cui l’imbarcazione dello stesso possa causare danni, invitandolo a provvedere alla corretta sistemazione della stessa e/o a provvedere alla riparazione, sostituzione o rafforzamento dell’ormeggio. Qualora l’Associato non rispondesse a tale invito, il Delegato Mare può chiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo per provvedere ad eseguire le sistemazioni necessarie. L’Associato, in questo caso, sarà tenuto a rimborsare alla Polisportiva le spese sostenute per l’acquisto dei materiali e della mano d’opera di eventuali tecnici incaricati.
j. Variare provvisoriamente il posto d’ormeggio assegnato alle imbarcazioni esclusivamente per evidenti ragioni di urgenza e sicurezza e per evitare qualsiasi pericolo per le imbarcazioni stesse e per il patrimonio sociale.
k. Coordina la manutenzione delle imbarcazioni sociali e dei natanti di servizio designati ed adibiti alle funzioni ausiliarie di manutenzione e controllo degli ormeggi
l. Coordina la manutenzione e la pulizia e fa rispettare l’uso dei magazzini destinati all’ attività nautica e non sottoposti alla responsabilità del Delegato Sede.
m. Sovrintende e vigila sull’attività dei collaboratori fissi e saltuari addetti al Settore Mare, facendo rispettare il mansionario di lavoro stabilito fra le parti.
n. Pianifica gli ormeggi in funzione delle dimensioni, tipologia (lunghezza, larghezza, pescaggio, ecc.)
o. Propone al CD eventuali cambi posizione delle barche motivandoli.
Per le sezioni con posti barca a terra la funzione del Delegato Mare è svolta dal Delegato di Sezione.
Articolo 16 – Delegato alla Cura degli Impianti e della Sede
Di seguito abbreviato “Delegato Sede”, viene nominato tra i consiglieri aventi possibilmente conoscenze tecniche per svolgere i seguenti compiti:
a. Coordinare e sovrintendere la manutenzione, la pulizia ed il buon funzionamento di tutti gli impianti sportivi, gli edifici sociali, i magazzini e gli spazi esterni, le loro installazioni, i loro impianti ed arredi e l’esercizio del bar sociale.
b. Redigere e sottoporre all’ approvazione del Consiglio Direttivo:
• Il Bilancio Preventivo inerente le spese di manutenzione programmata degli impianti sportivi e della sede.
c. Gli eventuali preventivi inerenti le necessità straordinarie ed accidentali di manutenzione degli edifici sociali. Tenere aggiornato l’inventario di quanto è in dotazione negli edifici sociali e di tutto quello che è pertinente alla Sede Sociale.
d. Coordina le attività riguardanti la sicurezza.
Il delegato sede viene può venire attivato dalla segreteria dopo segnalazione degli associati/utenti.
Articolo 17 – Composizione del Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi scelti tra persone di spiccata moralità che hanno una anzianità sociale di almeno 5 anni.
Il Collegio nella prima riunione elegge il Presidente per dirigerne i lavori ed esserne il portavoce.
In caso di dimissioni o decesso di uno dei componenti il Collegio, il posto verrà ricoperto dal primo dei candidati non eletti. Una volta esaurita tale graduatoria, il Collegio verrà considerato decaduto. Si dovrà quindi ricorrere a nuove elezioni da tenersi durante la prima Assemblea valida allo scopo.
A fine mandato ovvero in tutti quei casi in cui il Collegio per qualsiasi motivo deve essere rinnovato sarà cura del Collegio uscente consegnare al nuovo Collegio i verbali dei casi trattati e conclusi e gli incartamenti di quelli in via di definizione. Di tale passaggio di verbali o consegne dovrà essere redatto verbale controfirmato da tutti i componenti dei due Collegi, copia dello stesso dovrà essere inviata al CD.
Articolo 18 – Norme relative al funzionamento del Collegio dei Probiviri
Il Collegio è chiamato a esprimersi su comportamenti degli associati che siano contrari ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti degli altri associati, su comportamenti lesivi per la Polisportiva, e in particolare su comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali e le norme dello Statuto e del Regolamento della Polisportiva.
L’attivazione della procedura disciplinare viene effettuata unicamente dal Presidente della Polisportiva. Questi ha l’obbligo di procedere alla attivazione immediata del Collegio o sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo o su segnalazione scritta e motivata di un singolo associato che dovrà avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell’episodio origine della controversia.
La notifica di detta attivazione deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri nei suoi tre componenti e all’associato interessato dal provvedimento e deve contenere l’esatta motivazione del deferimento al Collegio e tutto il materiale al momento disponibile ed utile alla emissione del giudizio.
Entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui gli si contesta la violazione, l’associato sottoposto a procedimento disciplinare potrà far pervenire al Collegio:
Le motivazioni e gli elementi scritti a propria discolpa.
• Richiesta scritta di essere ascoltato dal Collegio, eventualmente assistito da un altro associato di sua fiducia.
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria il Collegio dei Probiviri può decidere:
Di procedere all’archiviazione del procedimento ove ritenga la segnalazione non degna di sanzione.
• Di emettere un giudizio e deliberare l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati.
Ogni decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata, verbalizzata e sottoscritta da tutti componenti del Collegio.
L’attività del Collegio -che va dall’inizio dell’istruttoria alla sentenza di giudizio- deve concludersi entro 40 giorni dalla notifica dell’attivazione della procedura.
L’eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio con motivata sentenza da comunicare agli interessati entro la scadenza dei termini stessi per non più di una volta.
In caso di controversie sull’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento, il Collegio dei Probiviri esaminerà le controversie e fornirà l’interpretazione corretta, alla quale gli Associati e gli Organi Sociali dovranno attenersi.
I provvedimenti disciplinari adottati, dovranno essere presi all’unanimità (art. 24 Statuto).
Il mancato raggiungimento della stessa impedisce l’adozione di qualsiasi provvedimento.
La momentanea impossibilità da parte di uno soltanto dei componenti il C. d. P. o per malattia grave che dura più di 30 giorni o coinvolgimento a qualunque titolo nel procedimento, non impedisce ai restanti due membri la possibilità di deliberare.
I provvedimenti dovranno essere comunicati dal Collegio al Consiglio Direttivo che deve disporne immediatamente l’esecutività e se necessario la decorrenza, e notificare gli stessi agli interessati con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento disciplinare. Contestualmente verrà affisso all’albo interno la segnalazione del provvedimento.
Per tutti i contatti epistolari, e-mail e telefonici connessi all’ attività istituzionale del Collegio questi si avvarrà del servizio della Segreteria della Polisportiva in accordo con il Delegato di Segreteria.
Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari
Le sanzioni disciplinari applicabili agli Associati sono le seguenti in ordine di gravità:
1. Biasimo scritto.
2. Sospensione.
3. Espulsione.
4. Radiazione.
Il biasimo scritto viene disposto per lievi mancanze.
La sospensione temporanea viene deliberata per mancanze più gravi e la sua durata massima non può superare i 12 mesi, fermo restando il pagamento delle quote sociali correnti.
All’associato sospeso non è consentito l’accesso alle aree della Polisportiva (sede, campi da tennis, spogliatoi, usufruire degli eventuali sistemi informatici dedicati, ecc.) e verrà temporaneamente estromesso dalle attività sociali; tali provvedimenti vanno estesi anche ai suoi famigliari se non associati.
In caso di sospensione di un associato titolare di posto barca a mare ovvero a terra, questi manterrà la titolarità dell’ormeggio ma dovrà spostare in altra sede la propria imbarcazione per tutta la durata del provvedimento.
L’espulsione è deliberata nei casi e con le modalità indicate al comma b) dell’art. 9 dello Statuto della
Polisportiva.
L’espulsione comporta la perdita della titolarità dell’ormeggio a mare e del posto barca a terra.
La radiazione dell’associato viene comminata nei casi indicati dal comma c) dell’art. 9 dello Statuto della
Polisportiva, e diventerà operativa solo dopo la ratifica da parte dell’Assemblea generale degli associati.
In attesa di tale ratifica verrà applicata all’associato la sospensione temporanea.
Se l’assemblea dovesse rigettare la proposta di radiazione, la sospensione dell’associato avrà comunque la durata di mesi 12.
La radiazione deliberata dall’Assemblea comporta la perdita della titolarità dell’ormeggio a mare e del posto barca a terra.
Il Consiglio Direttivo congiuntamente al Collegio dei Probiviri, definisce ed aggiorna il codice delle infrazioni, uno schema che associa alle categorie di infrazione più frequenti le sanzioni corrispondenti.
Articolo 20 – Pubblicità degli atti dell’Assemblea
Nel rispetto delle forme di pubblicità circa gli atti dell’Assemblea previste dall’art. 11 dello Statuto, le convocazioni di Assemblea unitamente al bilancio consuntivo e a quello preventivo dovranno essere esposti almeno 15 giorni prima dell’Assemblea nell’Albo sociale e inseriti sul sito web della Polisportiva. Analogamente, le deliberazioni dell’Assemblea, saranno esposte per il medesimo periodo e inserite sul sito web della Polisportiva.
Articolo 21 – Comitato Elettorale
Gli associati che intendono far parte del Comitato Elettorale devono essere in regola con il pagamento dei canoni sociali ed ogni altra somma dovuta e non devono essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari come specificato nei “requisiti per aspirare alla carica di consigliere” (art. 11). Essi presenteranno richiesta scritta alla Segreteria della Polisportiva entro 20 giorni dalla data prevista per l’Assemblea elettiva su apposito modulo.
Il Comitato sarà costituito da cinque membri effettivi più due supplenti. Come criterio di scelta tra gli associati che avranno presentato domanda verrà utilizzato quello della anzianità di iscrizione alla Polisportiva. I membri effettivi saranno quelli dotati di anzianità maggiore ed i due supplenti saranno coloro che avranno anzianità minore rispetto ai membri effettivi. L’aver preso parte a precedenti comitati elettorali è motivo di esclusione, salvo il caso non vi siano candidature sufficienti alla composizione del Comitato Elettorale.
I componenti del Comitato verranno convocati dalla Segreteria entro 14 giorni dall’Assemblea. Essi nomineranno al loro interno un Presidente e un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale delle operazioni di voto e di tutte le riunioni effettuate dal Comitato elettorale prima dell’Assemblea elettiva. I suddetti verbali saranno firmati dal presidente del Comitato elettorale e dai presenti alle riunioni stesse.
La composizione del comitato dovrà essere opportunamente pubblicizzata mediante avviso affisso all’albo sociale e mediante inserimento nel sito web della Polisportiva.
Le riunioni del Comitato elettorale sono valide se oltre al Presidente sono presenti almeno 2 membri.
I componenti del Comitato Elettorale non si possono candidare alle cariche sociali.
Il Presidente del Comitato Elettorale, od in caso di sua assenza per forza maggiore un altro membro del Comitato Elettorale, più 6 associati votati dall’Assemblea, fungeranno da scrutatori per le operazioni di voto nel corso dell’Assemblea elettiva; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Sia i componenti del Comitato Elettorale che gli scrutatori possono esercitare esclusivamente il diritto di elettorato attivo.
Articolo 22 – Attribuzioni del Comitato elettorale
Il Comitato elettorale deve:
a. Verificare il diritto al voto dei singoli associati.
b. Verificare l’iscrizione di ogni singolo associato alle varie Sezioni.
c. Raccogliere le domande dei candidati a cariche sociali e verificarne l’eleggibilità.
d. Determinare il numero di rappresentati nel Consiglio Direttivo in applicazione dell’art. 16 dello Statuto sulla base degli elenchi degli iscritti forniti dalla Segreteria.
e. Pubblicare l’elenco dei candidati sia mediante affissione della lista all’albo sociale che mediante inserimento della stessa nel sito web della Polisportiva, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea.
f. Curare l’affissione nei locali dove si svolgerà la votazione di una apposita bacheca. In essa verrà riportata copia sia dell’elenco ufficiale dei candidati e dei loro eventuali programmi gestionali, sia le eventuali liste di associati che si propongono in gruppo come componenti del nuovo C.D. e relativi programmi gestionali.
g. Organizzare la distribuzione delle schede elettorali.
Articolo 23 – Scheda elettorale e svolgimento delle operazioni di voto
In una Assemblea le votazioni si svolgono per alzata di mano oppure, nel caso di elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, con voto segreto.
Per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, a ciascun associato nel corso dell’Assemblea verrà consegnata una scheda elettorale specifica per la Sezione di appartenenza.
La scheda elettorale riporterà i nominativi dei Soci che si candidano per la sezione di appartenenza. Ad ogni associato sarà quindi consentito di esprimere una sola preferenza a fianco del candidato scelto.
Inoltre, l’associato potrà esprimere sulla scheda elettorale a fianco dei nominativi, un’unica preferenza rispettivamente per i candidati al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Le schede che riportano più di una preferenza per i componenti del Consiglio Direttivo, o per i candidati al Collegio dei Probiviri oppure dei Revisori dei Conti saranno considerate nulle.
A votazioni concluse, per ogni sezione verrà stilata una graduatoria sulla base delle preferenze ottenute. Se due o più candidati risulteranno avere lo stesso numero di preferenze, prevarrà il socio con maggiore anzianità sociale. Nel caso di parità di anzianità sociale, prevarrà il Socio con maggiore anzianità anagrafica.
Per ciascuna sezione risulteranno quindi eletti i primi candidati in base al numero di componenti previsti dallo Statuto.
È ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro Socio. Ogni Socio delegato non potrà avere più di una delega a proprio nome.
Il Socio delegante dovrà depositare personalmente la propria delega in segreteria, ovvero inviarla in via telematica, entro sette giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.
Sarà poi la Segreteria a consegnare le deleghe personali ricevute al Comitato Elettorale. La delega dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del delegante.
Verrà considerata violazione del regolamento e come tale perseguita:
• Qualsiasi azione atta a condizionare il risultato elettorale.
• La distribuzione di liste precostituite formate da gruppi di associati che propongono le loro candidature che risultino però diverse da quelle affisse nell’ apposita bacheca.
• Soci che si presentano con più deleghe a proprio nome.
• Falsificazione delle firme o dei documenti d’identificazione dei deleganti presentate in segreteria per conto degli stessi.