STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“POLISPORTIVA SAN MARCO”
DUINO AURISINA (TRIESTE)
Approvato dall’assemblea straordinaria degli Associati in data 16 dicembre 2023
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TITOLO I
Denominazione – Sede – Colori sociali – Scopi e finalità – Durata
Art. 1 – Denominazione e sede
L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Marco”, di seguito chiamata Polisportiva, ha sede in Duino-Aurisina (Trieste), in Villaggio del Pescatore n. 33/a.
Art. 2 – Colori sociali
I colori sociali sono il giallo ed il rosso. L’emblema della Polisportiva è rappresentato dal simbolo del leone di San Marco su campo giallo con quattro croci angolari e cinque strisce orizzontali di colore rosso.
Art. 3 – Scopo sociale
1. La Polisportiva è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2. La Polisportiva ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la sicurezza di attività sportive dilettantistiche connesse alle seguenti discipline:
a) calcio;
b) canottaggio;
c) catamarani;
d) tennis;
e) pesca sportiva;
f) vela;
g) canoa kayak;
intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale nonché agonistica degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la Polisportiva potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:
• attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
• attività finalizzata all’organizzazione ed alla partecipazione a gare, campionati ed in generale alla pratica sportiva delle discipline sopra indicate; attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale.
Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Polisportiva svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
– attività di acquisizione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive necessarie ed idonee alla pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
– attività di carattere sociale, civile e culturale, mediante l’utilizzo della propria struttura organizzativa e per il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con le norme comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
– gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
– operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra accennate finalità.
3. La Polisportiva potrà collaborare od anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
4. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ai quali vengono garantite pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive associative, le quali hanno natura gratuita. La Polisportiva si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, nel rispetto delle normative pro tempore applicabili (che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte), salvo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare, salvaguardare o specializzare le sue attività.
5. La Polisportiva accetta di conformarsi alle norme e direttive impartite dal CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI ai quali la Polisportiva vorrà affiliarsi. La Polisportiva si impegna inoltre a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. La Polisportiva si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni citate dovessero adottare a proprio carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente l’attività sportiva.
6. Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente statuto, unitamente alla definizione delle procedure che regolamentano la vita sociale e l’utilizzo dei beni sociali, sono fissate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria.
Art. 4 – Durata
La durata della Polisportiva è indeterminata.
TITOLO II
Associati – Diritti e doveri – Ammissione – Pagamenti – Perdita qualifica
Art. 5 – Gli associati
1. Fanno parte della Polisportiva in qualità di associati sia le persone fisiche maggiorenni sia quelle minorenni, rappresentate, in conformità alla legge, nell’esercizio dei diritti associativi. Gli associati devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per condotta irreprensibile ai fini sportivi deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta uniforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, oltre che delle competenti autorità sportive. La procedura di ammissione è regolata dal successivo articolo 7.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati sono tenuti alla conoscenza ed all’osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.
Tutti gli associati devono essere tesserati a cura della Polisportiva alla Federazione sportiva di interesse. Devono essere altresì tesserati i tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la federazione di interesse ed inquadrati nel rispettivo ruolo federale. Gli associati dovranno prestare particolare attenzione nell’uso delle strutture al fine di evitare incidenti. La Polisportiva può rimborsare all’associato le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento della propria attività a favore della Polisportiva, a condizione che detta attività sia stata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
L’adesione alla Polisportiva è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni esercitabile in qualunque momento.
2. Tutti gli associati godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
3. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea, nonché al pagamento dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento della quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi federazione sportiva nazionale, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a qualifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Non possono ricoprire cariche associative gli associati che abbiano interessi o rapporti economici in ambito della Polisportiva San Marco.
Art. 7 – Domanda di ammissione
1. Coloro i quali, ritenendo di averne i requisiti richiesti, aspirano ad ottenere la qualifica di associato della Polisportiva devono presentare una domanda su un apposito modulo predisposto dalla Polisportiva stessa.
Gli aspiranti, con la domanda di ammissione, danno atto di avere conoscenza dello statuto e del regolamento della Polisportiva e del regolamento della disciplina sportiva di interesse, delle attività svolte dalla Polisportiva nonché dello stato delle cose, attrezzature ed impianti esistenti presso la Polisportiva e comunque di pertinenza della stessa. Essi sono altresì informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
2. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione la qualità di associato sarà efficacemente conseguita dall’aspirante non appena lo stesso avrà ricevuto notizia dell’accettazione della propria domanda a mezzo raccomandata a.r. e/o mail certificata (c.d. PEC). La decisione del respingimento della domanda viene comunicata con i medesimi mezzi. Il Consiglio Direttivo deve comunque motivare la propria decisione di accoglimento o respingimento delle domande degli aspiranti associati.
Art. 8 – Pagamento quota associativa od altre obbligazioni
L’assemblea in sessione ordinaria determina l’ammontare della quota associativa annuale della Polisportiva. La quota associativa e le ulteriori somme eventualmente dovute devono essere pagate annualmente nei termini e nelle modalità indicate nel Regolamento.
La quota associativa ed altre somme versate non sono recuperabili in caso di dimissioni dell’associato e tali somme non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Art. 9 – Perdita della qualifica di associato
Gli associati perdono tale qualifica nei seguenti casi:
a) dimissioni che devono essere comunicate con atto scritto (raccomandata a.r. e/o mail certificata) al Consiglio Direttivo.
b) per morosità nel pagamento della quota associativa e/o di altre obbligazioni contratte con la Polisportiva protrattasi oltre la scadenza stabilita da separato regolamento. In questi casi l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
c) radiazione deliberata dall’assemblea in seduta straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, III comma, c.c., nei confronti dell’associato che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio entro e fuori la Polisportiva, o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento della vita associativa;
d) scioglimento della Polisportiva, come regolato dal presente statuto.
TITOLO III
Organi sociali – Funzionamento
Art. 10 – Organi della Polisportiva
Gli organi della Polisportiva sono:
• l’Assemblea degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Probiviri;
• il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili.
In caso di rinnovo del direttivo si provvederà al rinnovo di tutte le cariche sociali.
Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Polisportiva. È indetta dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente in sessione ordinaria o straordinaria.
2. L’assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (anche PEC), fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
3. L’assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.
4. Le mozioni urgenti possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.
6. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta al Presidente della Polisportiva da:
a) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a procedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere inoltre richiesta al Presidente della Polisportiva da:
a) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a procedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
In entrambi i casi l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
7. L’assemblea dovrà essere preferibilmente convocata presso la sede della Polisportiva o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente o da un altro soggetto legittimamente intervenuto all’assemblea ed eletto dalla maggioranza con voto palese dei presenti.
9. L’assemblea elegge un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
10. L’elezione del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige, regola e modera le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle discussioni.
12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati tramite l’affissione nella bacheca e, ove esistente, anche tramite la pubblicazione sul sito web della Polisportiva o con ogni altra formalità ritenuta più idonea.
Art. 12 – Partecipazione all’assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, a mezzo di delega scritta, soltanto un altro associato.
Art. 13 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura del bilancio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame e l’approvazione di quello preventivo.
2. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva, per l’elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
Art. 14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; aperture di credito anche sotto forma di mutuo; contratti di leasing; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.
Art. 15 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la convocazione della prima, sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Polisportiva e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile. Ogni disciplina sportiva indicata all’art. 3 avrà diritto ad un rappresentante. Inoltre gli associati appartenenti alle singole discipline sportive eleggeranno un ulteriore rappresentante per ogni 100 (cento) associati appartenenti alle stesse. I rappresentanti verranno eletti con votazione segreta dagli appartenenti alle rispettive discipline. In caso di parità di voti risulta essere eletto il più anziano per iscrizione alla Polisportiva.
2. I consiglieri eletti dovranno riunirsi entro 15 giorni dall’assemblea su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su convocazione del Vice-Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
4. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito le seguenti cariche: Presidente, Vice-Presidente, Segretario del Consiglio Direttivo, Tesoriere.
5. Il consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
8. È fatto divieto ai Consiglieri della Polisportiva di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Art. 17 – Sostituzione o reintegro dei consiglieri
1. Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica.
2. Nel caso che per qualsiasi ragione, nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro, alla prima riunione utile, del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere nel rispetto della rappresentatività delle discipline sportive di cui all’articolo precedente. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà comunque il proprio operato sino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e conseguentemente dovrà essere convocata entro 60 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
Art. 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, senza formalità. Il Consiglio si riunisce comunque una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo ed all’ammontare dei canoni annuale da presentare in assemblea per l’approvazione.
Art. 19 – Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione;
b) proporre le tariffe dei diversi servizi, proporre la modifica del canone sociale all’approvazione dell’assemblea, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea degli associati, curare gli affari di ordine amministrativo, assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
c) approvare il programma sportivo della Polisportiva;
d) proporre all’Assemblea l’inserimento di nuove discipline sportive per le attività comprese negli scopi sociali, determinarne il regolamento e le modalità di iscrizione;
e) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
g) decidere di tutte le questioni che interessano la Polisportiva e gli associati;
h) curare il buon andamento finanziario della Polisportiva, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle discipline sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali vigenti, il rendiconto economico della Polisportiva che dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea;
i) aprire rapporti con gli istituti bancari e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
l) deliberare in merito alla perdita della qualifica di associato ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, lettera b) del presente Statuto;
m) deliberare in merito alla convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 9, lett. c) del presente Statuto;
n) proporre all’Assemblea la radiazione di un associato che con il suo comportamento ha leso gravemente l’immagine della Polisportiva.
Art. 20 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale della Polisportiva che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto delle competenze degli altri organi.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
Art. 21 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 22 – Il Segretario
Il Segretario deve predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee, e deve assolvere ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.
Redige il verbale di tutte le riunioni tenute dal Consiglio Direttivo e lo trascrive in ordine cronologico nell’apposito «Registro dei verbali».
Ha cura di redigere e di conservare in ordine cronologico i verbali del Consiglio Direttivo ed i verbali delle assemblee.
Art. 23 – Il Tesoriere
Al Tesoriere compete l’amministrazione contabile della società.
Provvede alla tenuta della cassa, alla riscossione dei crediti e all’effettuazione dei pagamenti, tramite controllo ed effettuazioni di operazioni sui conti correnti bancari o postali intestati alla Polisportiva. I pagamenti devono essere effettuati a riscontro di regolare documentazione.
È compito del Tesoriere sottoscrivere tutti i documenti contabili e sovrintendere costantemente all’aggiornamento di tutti i registri contabili.
Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che nominano tra loro il presidente. Sono eletti dall’Assemblea tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra Soci o tra Soci ed Organi sociali in relazione alla conformità dei comportamenti in rispetto alle norme statutarie e al regolamento sociale. Il Collegio delibera inoltre l’applicazione delle sanzioni disciplinari. In tale caso il Collegio dovrà assicurare il pieno contradditorio con l’interessato e le delibere saranno prese all’unanimità in presenza di tutti i membri del Collegio. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili e insindacabili. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare immediata applicazione alle delibere del Collegio. Per i Soci il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri comporta la radiazione dalla Associazione. I Soci si impegnano pertanto alla rinuncia a qualsiasi intervento presso Autorità, Organi Federali o Magistratura Amministrativa, salvo il caso di violazione dei principi del Codice Civile. In caso le controversie riguardino l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel Regolamento Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l’interpretazione autentica, a cui Soci e Organi Sociali dovranno attenersi.
Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri risulti assente per tre sedute consecutive e non fornisca giustificazione scritta, decadrà dalla carica e al suo posto gli succederà il primo dei non eletti.
Ogni componente il Collegio dei Probiviri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica e gli subentrerà il primo dei non eletti.
Art. 25 – Il Collegio dei revisori dei conti
II Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e, qualora possibile, da due supplenti, eletti dall’assemblea generale preferibilmente fra gli associati aventi cognizioni in materie economiche, fiscali e tributarie. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, verificheranno la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Alla prima seduta del Collegio i revisori eleggeranno al loro interno il Presidente.
I revisori dei conti devono essere obbligatoriamente notiziati in merito alla convocazione del Consiglio Direttivo, al quale hanno facoltà di partecipare potendo esprimere un parere in merito a materie attinenti i compiti loro affidati.
Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori dei Conti risulti assente per tre sedute consecutive e non fornisca giustificazione scritta, decadrà dalla carica e al suo posto gli succederà il primo dei non eletti.
Ogni componente il Collegio dei Revisori de Conti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è assente alle riunioni si intende decaduto dalla carica e gli subentrerà il primo dei non eletti.
TITOLO IV
Il patrimonio
Art. 26 – Risorse economiche
Il patrimonio della Polisportiva è costituito da:
a) beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà dall’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti dall’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro espressamente destinati al patrimonio.
La Polisportiva trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote degli associati;
b) contributi versati da associati per l’utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, della Regione, Provincia e Comune, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) locazione di beni immobili e monili di proprietà della Polisportiva;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Nel caso in cui la Polisportiva potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.
Il patrimonio della Polisportiva, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione ai soli fini sportivi; L’assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.
Art. 27 – Il rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio della Polisportiva, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Polisportiva nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione degli associati una copia dello stesso.
4. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.
TITOLO V
Varie
Art. 28 – Scioglimento della Polisportiva
Lo scioglimento della Polisportiva e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio ai fini sportivi sono assunte dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Detta assemblea provvede anche alla nomina dei liquidatori.
Art. 29 – Vincolo di giustizia
In seguito all’affiliazione alle diverse Federazioni sportive di pertinenza delle discipline sportive praticate, la Polisportiva si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni interessate, con conseguente devoluzioni agli organi di giustizia delle stesse di tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati o tra questi e l’associazione, in merito alle quali sia stato già adottato dalla Polisportiva un provvedimento definitivo.
Articolo 30 – Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari della Federazioni sportive di appartenenza delle singole discipline sportive, le quali si intendono accettate e vincolanti all’atto della relativa affiliazione.
Inoltre, le disposizioni del presente statuto in contrasto con lo statuto federale e con i regolamenti della Federazione affiliante devono ritenersi inefficaci, salvo siano rispondenti a norme inderogabili di legge.
Art. 31 – Vigenza dello statuto
Il presente statuto entra in vigore con efficacia immediata, con tutte le conseguenze del caso e di legge.